PENSIONI INTEGRATIVE PRIVATE - APPROFONDIMENTI

 PENSIONI INTEGRATIVE PRIVATE - APPROFONDIMENTI

Sono oggetto di deduzione dal reddito complessivo i contributi e premi versati alle forme pensionistiche complementari, relativi sia a fondi negoziali sia a fondi individuali.
I contributi versati a forme pensionistiche complementari, comprese quelle istituite negli stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, sono deducibili dal reddito complessivo per un importo non superiore a euro 5.164,57.

I lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007, ovvero a quei soggetti cha a tale data non risultano titolari di una posizione contributiva aperta presso un qualsiasi ente di previdenza obbligatoria possono dedurre i contributi versati entro il limite di 5.164,57 euro, ma se nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari hanno effettuato versamenti di importo inferiore, possono godere di un maggior limite di deducibilità, a partire dal sesto anno di partecipazione alle forme pensionistiche e per i venti anni successivi, nella misura annuale di 5.164,57 euro incrementata di un importo pari alla differenza positiva tra euro 25.822,85 ed i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni e, comunque, incrementata di un importo non superiore ad euro 2.582,29.

Sono altresì deducibili le somme versate per i familiari fiscalmente a carico per la parte da questi non dedotta.
Si ricorda che sono considerati a carico coloro che possiedono un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro.

I dipendenti delle pubbliche amministrazioni che si iscrivono a forme pensionistiche di natura negoziale di cui siano destinatari (ad esempio, il Fondo Scuola Espero destinato ai lavoratori della scuola). Per tali soggetti continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti fino al 31 dicembre 2006. Pertanto, l'importo deducibile non può essere superiore al 12 per cento del reddito complessivo e, comunque, a 5.164,57 euro. Con riferimento ai soli redditi di lavoro dipendente, la deduzione non
può superare il doppio della quota di TFR destinata ai fondi pensione e sempre nel rispetto dei precedenti limiti.

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