INTERESSI PASSIVI ABITAZ. PRINCIPALE - APPROFONDIMENTI

INTERESSI MUTUI PER ACQUISTO ABITAZ. PRINCIPALE     APPROFONDIMENTI

Sono oggetto di detrazione gli importi degli interessi passivi, gli oneri e le quote di rivalutazione pagati per mutui relativamente all'acquisto o ristrutturazione dell'abitazione principale n caso di mutuo ipotecario sovvenzionato con contributi concessi dallo Stato o da Enti pubblici, gli interessi passivi danno diritto alla detrazione solo per l'importo effettivamente rimasto a carico del contribuente.
Le spese notarili comprendono 'onorario del notaio per la stipula del contratto di mutuo (con esclusione di quelle sostenute per il contratto di compravendita) l'iscrizione dell'ipoteca.
In caso di mutuo intestato a più soggetti, ogni cointestatario può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi.

Interessi per mutui relativi all'acquisto dell'abitazione principale:
Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. Pertanto, la detrazione petta al contribuente acquirente e intestatario del contratto di mutuo, anche se l'immobile è adibito ad abitazione principale i un suo familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado).
In caso di separazione legale, anche il coniuge separato, finché non interviene l'annotazione della sentenza di divorzio, rientra ra i familiari. In caso di divorzio, al coniuge che ha trasferito la propria dimora abituale spetta comunque il beneficio della detrazione er la quota di competenza, se nell'immobile hanno la propria dimora abituale i suoi familiari.
La detrazione spetta su un importo massimo di euro 4.000,00. In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di utuo, questo limite si riferisce all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti (per es. coniugi non fiscalmente a carico l'uno dell'altro cointestatari in parti uguali del mutuo che grava sulla abitazione principale acquistata n comproprietà possono indicare al massimo un importo di euro 2.000,00 ciascuno). Se invece il mutuo è cointestato con l coniuge fiscalmente a carico, il coniuge che sostiene interamente la spesa può fruire della detrazione per entrambe le quote di nteressi passivi.
La detrazione spetta anche se il mutuo è stato stipulato per acquistare una ulteriore quota di proprietà dell'unità immobiliare.
La detrazione spetta a condizione che l'immobile sia adibito ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto, e che l'acquisto ia avvenuto nell'anno antecedente o successivo al mutuo. Non si tiene conto delle variazioni dell'abitazione principale derivanti a ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'immobile non risulti locato.
Per i mutui stipulati in data antecedente al 1° gennaio 2001 la detrazione è ammessa a condizione che l'unità immobiliare sia stata dibita ad abitazione principale entro sei mesi dall'acquisto, a eccezione del caso in cui al 1° gennaio 2001 non fosse già ecorso il termine semestrale previsto dalla previgente disciplina.
Non si tiene conto del periodo intercorrente tra la data di acquisto e quella del mutuo, se l'originario contratto di mutuo per l'acquist dell'abitazione principale viene estinto e ne viene stipulato uno nuovo, anche con una banca diversa, compresa l'ipotesi di surrogazione per volontà del debitore, prevista dall'art. 8 del decreto legge n. 7 del 31/01/2007. In questa ipotesi, come pure in caso di rinegoziazione del mutuo (vedere la voce dell'appendice "Rinegoziazione del contratto di mutuo") il diritto alla detrazione spetta per un importo non superiore a quello che risulterebbe con riferimento alla quota residua di capitale del vecchio mutuo maggiorata delle spese e degli oneri accessori correlati con l'estinzione del vecchio mutuo e l'accensione del nuovo.
Se l'immobile acquistato è oggetto di ristrutturazione edilizia, la detrazione spetta dalla data in cui l'immobile è adibito ad abitazione principale, purché questo avvenga sempre entro due anni dall'acquisto.
Se è stato acquistato un immobile locato, la detrazione spetta, a decorrere dalla prima rata di mutuo corrisposta, a condizione che entro tre mesi dall'acquisto, l'acquirente notifichi al locatario l'intimazione di sfratto per finita locazione e che entro un anno dal rilascio l'immobile sia adibito ad abitazione principale.
Si ha diritto alla detrazione anche se l'unità immobiliare non è adibita ad abitazione principale entro un anno a causa di un trasferimento per motivi di lavoro avvenuto dopo l'acquisto.
Il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui l'immobile non è più utilizzato come abitazione principale (ad eccezione del trasferimento per motivi di lavoro o del ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari).
Tuttavia, se il contribuente torna ad adibire l'immobile ad abitazione principale, in relazione alle rate pagate a decorrere da quel momento, è possibile fruire nuovamente della detrazione.
La detrazione non compete nel caso in cui il mutuo sia stato stipulato autonomamente per acquistare una pertinenza dell'abitazione
principale.

Interessi per mutui relativi alla costruzione o ristrutturazione dell'abitazione principale
La detrazione è ammessa a condizione che la stipula del contratto di mutuo da parte del soggetto possessore a titolo di proprietà o altro diritto reale dell'unità immobiliare avvenga nei 6 mesi antecedenti, o nei 18 mesi successivi all'inizio dei lavori di costruzione.
La detrazione spetta su un importo massimo di euro 2.582,28

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