CANONI DI LOCAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE - APPROFONDIMENTI

 CANONI DI LOCAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE - APPROFONDIMENTI

I contribuenti titolari di contratti di locazione di immobili utilizzati come abitazione principale (cioè che abitano in un appartamento in affitto) che si trovano in uno dei seguenti casi:
1. hanno stipulato o rinnovato il contratto ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, che disciplina le locazioni di immobili ad uso abitativo (normale contratto di locazione 4 anni + 4 a canone libero);
2. hanno stipulato o rinnovato contratti cd. convenzionali, secondo quanto disposto dall'art. 2 comma 3, e dall'art. 4, commi 2 e 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431;
3. hanno un'età compresa fra i 20 ed i 30 anni e hanno stipulato un contratto di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431. In tal caso è necessario che l'unità immobiliare sia diversa da quella destinata ad abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge.

La detrazione d'imposta sarà attribuita in misura diversa a seconda dei diversi casi sopra descritti. In particolare:

1) • se il caso è quello individuato al punto ‘1' la detrazione spettante è:
– di euro 300,00 se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;
– di euro 150,00 se il reddito complessivo è superiore a euro 15.493,71, ma non a euro 30.987,41; se il reddito complessivo è superiore a quest'ultimo importo non spetta alcuna detrazione;

2) • se il caso è quello individuato al punto ‘2' la detrazione spettante è:
– di euro 495,80 se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;
– di euro 247,90 se il reddito complessivo è superiore a euro 15.493,71, ma non a euro 30.987,41; se il reddito complessivo è superiore a quest'ultimo importo non spetta alcuna detrazione;

3) • se il caso è quello individuato al punto ‘3' la detrazione spettante è:
– di euro 991,60 se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71; se il reddito complessivo è superiore a quest'ultimo importo non spetta alcuna detrazione. Tale detrazione d'imposta spetta per i primi tre anni dalla stipula del contratto.

ATTENZIONE Le detrazioni sopra indicate non sono cumulabili ma il contribuente ha diritto di scegliere quella a lui più favorevole.
Tuttavia, il contribuente può beneficiare di più detrazioni, trovandosi in una delle previste situazioni per una parte dell'anno e in una delle altre per la restante parte dell'anno.

ULTERIORE IPOTESI DI DETRAZIONE

Detrazione d'imposta per canoni di locazione spettante a lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro
I lavoratori dipendenti che hanno trasferito la propria residenza nel comune di lavoro o in un comune limitrofo al comune di lavoro nei tre anni antecedenti a quello di richiesta della detrazione e siano titolari di qualunque tipo di contratto di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi situate nel nuovo comune di residenza, a non meno di 100 Km di distanza dal precedente e in ogni caso al di fuori della propria regione.
Tale detrazione spetta solo per i primi tre anni dal trasferimento della residenza. Ad esempio, un contribuente che ha trasferito la propria residenza nel mese di ottobre del 2010, potrà beneficiare della detrazione per gli anni d'imposta 2010, 2011 e 2012.
La detrazione spetta esclusivamente ai lavoratori dipendenti, anche se la variazione di residenza è la conseguenza di un contratto di lavoro appena stipulato.
Sono esclusi i percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (co.co.pro e co.co.co)
Qualora, nel corso del periodo di spettanza della detrazione, il contribuente cessa di essere lavoratore dipendente, perde il diritto alla detrazione a partire dall'anno successivo a quello nel quale non sussiste più tale qualifica.
La detrazione d'imposta attribuita è di:
– euro 991,60 se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;
– euro 495,80 se il reddito complessivo è superiore a euro 15.493,71, ma non a euro 30.987,41.

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