AGEVOLAZIONE 55% - APPROFONDIMENTI

 AGEVOLAZIONE 55% - APPROFONDIMENTI

SPESE DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

Gli oneri per i quali è riconosciuta la detrazione d'imposta del 55% si riferiscono alle spese sostenute nell'anno 2009 e/o negli anni 2008 e 2007 per interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, anche rurale.
Per le spese sostenute dall'anno 2009, la detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo (entro il limite
massimo previsto per ciascuna tipologia di intervento effettuato).
L'agevolazione è in fase di proroga per tutti il 2011 ma la ripartizione sarà fissata in 10 anni.
Questa modalità di ripartizione delle spese non si estende agli anni precedenti per i quali continua a valere la ripartizione operata nell'anno di sostenimento della spesa. Di conseguenza per le spese sostenute nel 2007 le rate annuali continuano a essere tre e per quelle sostenute nel 2008 le rate annuali continuano a essere quelle scelte (da tre a dieci).
Le tipologie di interventi previste sono la riqualificazione energetica di edifici esistenti, gli interventi sull'involucro di edifici esistenti, l'installazione di pannelli solari (NO FOTOVOLTAICI) e la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale.
La prova dell'esistenza dell'edificio è fornita dall'iscrizione in catasto oppure dalla richiesta di accatastamento, oltre che dal pagamento dell'ICI, se dovuta.
Sono esclusi gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell'immobile.

I soggetti che possono fruire della detrazione sono coloro che possiedono o detengono sulla base di un titolo idoneo (ad
esempio proprietà, altro diritto reale, concessione demaniale, locazione o comodato) l'immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi per conseguire il risparmio energetico e i condomini nel caso di interventi effettuati sulle parti comuni condominiali.
Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento,
purché abbia sostenuto le spese e le fatture e i bonifici siano intestati a lui. In caso di vendita, o di donazione prima che
sia trascorso il periodo di godimento della detrazione, il diritto a detrarre viene trasferito rispettivamente all'acquirente e al donatario.

Nel caso di morte del titolare il diritto alla detrazione si trasmette esclusivamente all'erede che conserva la detenzione
materiale e diretta del bene. In questi casi l'acquirente o gli eredi possono rideterminare il numero di quote in cui ripartire la detrazione residua a condizione che le spese siano state sostenute nell'anno 2008. Nel caso in cui le spese siano state sostenute dall'inquilino o dal comodatario, la cessazione dello stato di locazione o comodato non fa venir meno il diritto alla detrazione in capo all'inquilino o al comodatario.

Si precisa che la detrazione del 55 per cento non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per i medesimi interventi, come ad esempio la detrazione del 36 per cento per il recupero del patrimonio edilizio. È compatibile, invece, con altre agevolazioni di natura non fiscale come contributi o finanziamenti. In questo caso, tuttavia, i contributi o incentivi ricevuti per la realizzazione di interventi per il risparmio energetico, per i quali si fruisce della detrazione del 55 per cento, dovranno successivamente essere assoggettati a tassazione separata.
Sono comprese tra le spese detraibili quelle relative alle prestazioni professionali (rese sia per la realizzazione degli interventi che per la certificazione indispensabile per fruire della detrazione) e alle opere edilizie funzionali all'intervento destinato al risparmio energetico.

Il pagamento delle spese deve essere effettuato tramite bonifico bancario o postale da cui risultino la causale del versamento, il codice fiscale del contribuente beneficiario della detrazione e il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto in favore del quale il bonifico è effettuato.

Il limite massimo di detrazione spettante va riferito all'unità immobiliare e pertanto va suddiviso tra i soggetti detentori o possessori dell'immobile che partecipano alla spesa, in base all'importo effettivamente sostenuto. Anche per gli interventi su parti condominiali l'ammontare massimo di detrazione deve essere riferito a ciascuna delle unità immobiliari che compongono l'edificio, a eccezione del caso in cui l'intervento si riferisca all'intero edificio e non a parti di esso.

Documenti necessari per ottenere la detrazione
Per fruire della detrazione del 55 per cento il contribuente deve avere acquisito:
– la fattura in cui sia indicato il costo della manodopera utilizzata per la realizzazione dell'intervento;
– l'asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici richiesti. Questa asseverazione può essere sostituita da una certificazione dei produttori nel caso in cui siano stati realizzati più interventi sullo stesso edificio (ad esempio sostituzione di finestre comprensive di infissi, caldaie a condensazione e valvole termostatiche a bassa inerzia termica per impianti di potenza nominale inferiore a 100 kW);
– l'attestato di certificazione energetica (se necessaria) prodotto, al termine dei lavori, dal tecnico abilitato, in base alle procedure indicate dagli enti locali o, in mancanza di queste procedure, un attestato di qualificazione energetica predisposto secondo lo schema riportato in allegato al decreto del 19 febbraio 2007 del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

  • scheda informativa

ATTENZIONE Per gli interventi di sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari e di installazione di pannelli solari (NB TERMICI), realizzati a partire dall'anno 2008, non è richiesto l'attestato di qualificazione energetica.

Ulteriore condizione per fruire dell'agevolazione è la redazione di una scheda informativa sugli interventi realizzati che deve contenere i dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese, dell'edificio su cui i lavori sono stati eseguiti, la tipologia di intervento eseguito e il risparmio di energia che ne è conseguito, oltre al relativo costo, specificando quello delle spese professionali, e all'importo utilizzato per il calcolo della detrazione.
L'asseverazione, l'attestato di certificazione/qualificazione energetica e la scheda informativa devono essere rilasciati da tecnici abilitati alla progettazione di edifici e impianti nell'ambito delle competenze definite dalla legislazione vigente e iscritti ai rispettiviordini e collegi professionali: ingegneri, architetti, geometri, periti industriali, dottori agronomi, dottori forestali e i periti agrari.
Tutti i documenti sopraindicati possono essere redatti anche da un unico tecnico abilitato.

Documenti da trasmettere
Entro 90 giorni dalla fine dei lavori, devono essere trasmessi all'ENEA telematicamente (attraverso il sito internet www.acs.enea.it,ottenendo ricevuta informatica), i dati contenuti nell'attestato di certificazione energetica o nell'attestato di qualificazione energetica, nonché la scheda informativa relativa agli interventi realizzati.
Se la complessità dei lavori eseguiti non trova adeguata descrizione negli schemi resi disponibili dall'ENEA, la documentazione può essere inviata, in copia, entro 90 giorni a mezzo raccomandata con ricevuta semplice, ad ENEA, Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile, via Anguillarese 301, 00123, Santa Maria di Galeria (Roma), specificando come riferimento:
Detrazioni fiscali - riqualificazione energetica.
NB: Solo per lavori pluriennali (cioè che si protraggono a cavallo tra due o più anni), entro 90 gg. (quindi 31 marzo) dalla fine del periodo di imposta in cui sono iniziati i lavori, occorre effettuare obbligatoriamente all'Agenzia delle Entrate la Comunicazione Telematica apposita tramite intermediario o caf.

Documenti da conservare
Per fruire dell'agevolazione fiscale è necessario conservare ed esibire, su richiesta, all'amministrazione finanziaria l'asseverazione, la ricevuta dell'invio della documentazione all'ENEA, le fatture o le ricevute fiscali relative alle spese effettuate e le ricevute del bonifico attestante il pagamento. Nel caso in cui gli interventi riguardino parti comuni di edifici deve essere acquisita e conservata copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese. Nel caso in cui le spese siano state effettuate dal detentore deve essere acquisita e conservata la dichiarazione di consenso all'esecuzione dei lavori resa dal possessore.
Per fruire della detrazione non è necessario inviare alcuna comunicazione preventiva di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara.
Per ulteriori informazioni sulle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico si rinvia al decreto interministeriale del 19 febbraio 2007, così come modificato dal decreto interministeriale del 7 aprile 2008.
Compilazione dei righi da E 38 a E 40

Interventi agevolabili:

“1” - interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti
Sono tali gli interventi diretti alla riduzione del fabbisogno di energia primaria necessaria per soddisfare i bisogni connessi a un uso standard dell'edificio che permettono di conseguire un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori indicati nelle tabelle di cui all'Allegato C del citato decreto del 19 febbraio 2007. Rientrano in questo tipo di intervento la sostituzione o l'installazione di climatizzatori invernali anche con generatori di calore non a condensazione, con pompe di calore, con scambiatori per teleriscaldamento, con caldaie a biomasse, gli impianti di cogenerazione, rigenerazione, gli impianti geotermici e gli interventi di coibentazione che non hanno le caratteristiche richieste per la loro inclusione negli interventi descritti ai punti successivi, il riscaldamento, la produzione di acqua calda, interventi su strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti). Per gli interventi realizzati a partire dall'anno 2008, l'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non deve essere superiore ai valori definiti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008.

“2” - interventi sull'involucro degli edifici esistenti
Sono tali gli interventi su edifici esistenti o parti di essi relativi a strutture opache verticali (pareti), strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), fornitura e posa in opera di materiale coibente, di materiale ordinario, di nuove finestre comprensive di infissi, miglioramento termico di componenti vetrati esistenti, demolizione e ricostruzione dell'elemento costruttivo a condizione che siano rispettati i requisiti richiesti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, definiti nella tabella di cui all'allegato D del citato decreto del 19/2/2007. Per gli interventi realizzati dall'anno 2008 i valori di trasmittanza sono indicati nel decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008.

“3” - installazione di pannelli solari Sono tali gli interventi per l'installazione di pannelli solari, anche realizzati in autocostruzione, bollitori, accessori e componenti elettrici ed elettronici utilizzati per la produzione di acqua calda ad uso domestico.

“4” - sostituzione di impianti di climatizzazione invernale
Per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale si intendono quelli concernenti la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. Dal 1° gennaio 2008 rientra in tale tipologia anche la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompa di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia.

L'ammontare della spesa sostenuta non può superare i seguenti limiti:
– per gli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti (“1”) l'importo da indicare non può essere superiore a euro 181.818,18, in quanto la detrazione massima consentita è di euro 100.000,00;
– per gli interventi sull'involucro degli edifici esistenti (“2”) e l'installazione di pannelli solari (“3”) l'importo da indicare non può essere superiore a euro 109.090,90, in quanto la detrazione massima consentita è di euro 60.000,00;
– per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (“4”) l'importo da indicare non può essere superiore a euro 54.545,45, in quanto la detrazione massima consentita è di euro 30.000,00.

Immobili interessati:
Fabbricati o porzioni di fabbricati esistenti di QUALSIASI categoria catastale, quindi anche non residenziali

Fatturazione: obbligo di indicare in fattura il costo dela manodopera

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