AGEVOLAZIONE 36% - APPROFONDIMENTI
AGEVOLAZIONE 36% - APPROFONDIMENTI
SPESE DI RISTRUTTURAZIONE
Le spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio per le quali è possibile fruire della detrazione sono:
– le spese relative agli interventi di manutenzione straordinaria sulle singole unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze;
– le spese relative agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle parti comuni di edifici residenziali;
– le spese di restauro e risanamento conservativo;
– altre spese di ristrutturazione (quali ad esempio quelle finalizzate al risparmio energetico, alla sicurezza statica ed antisismica).
Possono usufruire di tale agevolazione coloro che possiedono o detengono l'immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi di recupero edilizio sulla base di un titolo idoneo (ad esempio proprietà, altro diritto reale, concessione demaniale, locazione o comodato).
Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento, purché abbia sostenuto le spese e le fatture e i bonifici siano a lui intestati.
Si ricorda che per poter usufruire della detrazione, per i lavori eseguiti e pagati fino al 14/05/2011 è necessario oltre ad aver eseguito i pagamenti tramite bonifico bancario o postale, aver trasmesso anche la comunicazione preventiva al Centro Operativo di Pescara.
Possono usufruire della detrazione anche gli acquirenti di box o posti auto pertinenziali già realizzati ; tuttavia la detrazione compete esclusivamente con riferimento alle spese sostenute per la realizzazione, semprechè le stesse siano comprovate da attestazione rilasciata dal venditore.
In tal caso, il modello di comunicazione al Centro di Servizio delle imposte dirette e indirette o al Centro Operativo di Pescara può essere inviato successivamente alla data di inizio lavori (che sono effettuati dal concessionario o dall'impresa di costruzione), ma comunque entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale s'intende fruire della detrazione.
La detrazione d'imposta è pari:
• al 36 per cento per le spese sostenute dal 2000 al 2005, per le spese sostenute dal 1 ottobre 2006 al 25/06/2012;
• al 41 per cento per le spese sostenute nel 2006 relative a fatture emesse dal 1° gennaio al 30 settembre 2006;
• al 50 per cento per le spese sostenute dal 26/06/2012 al 30/06/2013
La spesa su cui applicare la percentuale non può superare il limite di:
– euro 77.468,53 per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2002;
– euro 48.000,00 per le spese sostenute negli anni dal 2003 al 25/06/2012;
- euro 96.000 per le spese sostenute dal 26/06/2012 al 31/12/2014.
Il limite di spesa su cui applicare la percentuale va riferito alla persona fisica e a ogni singola unità immobiliare sulla quale sono stati effettuati gli interventi di recupero e vale separatamente per ciascun periodo d'imposta. Si fa presente che per le spese sostenute a partire dal 1° ottobre 2006 il limite di spesa su cui applicare la percentuale va riferito solo alla singola unità immobiliare sulla quale sono stati effettuati gli interventi di recupero. Quindi se più soggetti hanno diritto alla detrazione (comproprietari ecc.), il limite di spesa di euro 48.000 o 96.000 va ripartito tra loro.
Nel caso in cui gli interventi consistano nella prosecuzione di lavori iniziati negli anni precedenti, sulla singola unità immobiliare, per determinare il limite massimo delle spese detraibili occorre tenere conto delle spese sostenute negli anni pregressi. Pertanto, per le spese sostenute nel corso di un'anno per lavori iniziati in anni precedenti, si avrà diritto all'agevolazione solo se la spesa per la quale si è già fruito della relativa detrazione non ha superato il limite complessivo di euro 48.000,00 o 96.000.
La detrazione sarà ripartita in 10 rate di pari importo.
Si ricorda che dall'anno 2003 i contribuenti di età non inferiore a 75 anni, titolari di un diritto reale sull'immobile oggetto dell'intervento edilizio (ad esclusione quindi di inquilini e comodatari), possono optare per una diversa ripartizione della spesa. In particolare:
– coloro che alla data del 31 dell'anno appena trascorso hanno compiuto 75 anni, possono optare per la ripartizione in 5 rate annuali di pari importo (invece che in 10);
– coloro che alla data del 31 dicembre dell'anno appena trascorso hanno compiuto 80 anni, possono optare per la ripartizione in 3 o 5 rate annuali di pari importo (invece che in 10).
Tale modalità può essere utilizzata anche per le spese sostenute in anni precedenti. Ad esempio, il contribuente che alla data del 31 dicembre del 2009 aveva compiuto 80 anni di età e ha effettuato lavori di ristrutturazione nel 2007, ripartendo la quota di spesa detraibile in 10 anni, potrà optare per la ripartizione della residua parte di detrazione in tre quote di pari importo, da far valere nei successivi periodi d'imposta, e potrà usufruirne con riferimento ai periodi d'imposta 2009, 2010 e 2011.
In caso di vendita, o di donazione prima che sia trascorso il periodo di godimento della detrazione, il diritto a detrarre viene trasferito rispettivamente all'acquirente e al donatario. In caso di morte del titolare il diritto alla detrazione si trasmette esclusivamente all'erede che conserva la detenzione materiale e diretta del bene. Nel caso in cui le spese siano state sostenute dall'inquilino o dal comodatario la cessazione dello stato di locazione o comodato non fa venir meno il diritto alla detrazione in capo all'inquilino o al comodatario.
Sunto:
Immobili interessati: immobili RESIDENZIALI iscritti o iscrivibili in catasto situati in Italia;
Interventi agevolabili: manutenzione ordiaria (solo parti comuni condominiali), manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia;
Adempimenti: Comunicazione di inizio lavoro al Centro Operativo di Pescara (vedi in modelli di utilità) - comunicazione alla Asl di competenza (solo se necessaria per l'intervento)
Pagamento: solo con bonifico bancario o postale
Fatturazione: obbligo di indicare in fattura il costo della manodopera
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SPESE SOSTENUTE PER L'ACQUISTO DI EDIFICI RISTRUTTURATI O L'ASSEGNAZIONE DA COOPERATIVE DI IMMOBILI FACENTI PARTE DI EDIFICI RISTRUTTURATI
Dal 2002 la detrazione d'imposta spetta anche nel caso di acquisto o assegnazione di unità immobiliari facenti parte di un edificio interamente sottoposto a interventi di restauro e risanamento conservativo eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare o da cooperative edilizie.
All'acquirente o assegnatario dell'immobile spetta una detrazione del 36% o 41% da calcolare su un ammontare forfetario pari al 25% del prezzo di vendita o di assegnazione dell'immobile, risultante dall'atto di acquisto o di assegnazione.
In particolare la detrazione spetta nella misura:
• del 36 per cento se il rogito è avvenuto nel 2009 o nel 2008 e i lavori di ristrutturazione sono stati eseguiti a partire dal 2008 (o nel caso di lavori iniziati in anni precedenti è necessario che gli stessi siano stati ultimati entro il 31 dicembre 2006). Con riferimento agli anni passati la detrazione spetta a condizione che il rogito sia avvenuto negli anni dal 2002 al 2005 o dal 1° ottobre 2006 al 30 giugno 2007 e che i lavori di ristrutturazione siano stati ultimati entro il 31 dicembre 2006;
• del 41 per cento se il rogito è avvenuto dal 1° gennaio 2006 al 30 settembre 2006.
NB: NON è possibile usufruire dell'agevolazione maggiorata al 50% al posto del 36% sull'acquIsto degli immobili ristrutturati, per cui l'agevolazione resta al 36% del 25% del prezzo di acquisto con il limite max di euro 48.000
La fruizione di questa detrazione, tuttavia, è riconosciuta entro determinati limiti di spesa e a condizione che i lavori di ristrutturazione relativi all'intero edificio siano stati o vengano ultimati entro determinate date.
In particolare, l'importo costituito dal 25% del prezzo di acquisto o assegnazione non può superare il limite di:
– euro 77.468,53 nel caso in cui l'atto di acquisto o di assegnazione sia avvenuto entro il 30 giugno 2003 e riguardi unità immobiliari facenti parte di edifici ristrutturati entro il 31 dicembre 2002;
– euro 48.000,00 nel caso in cui l'acquisto o l'assegnazione sia avvenuta nel 2009 o nel 2008 e riguardi unità immobiliari situate in edifici i cui lavori di ristrutturazione siano stati eseguiti a partire dal 1° gennaio 2008, o nel caso in cui l'acquisto o l'assegnazione sia avvenuta negli anni dal 2003 al 2006 e riguardi unità immobiliari situate in edifici cui lavori di ristrutturazione siano stati ultimati successivamente al 31 dicembre 2002. .
Si fa presente che per gli acquisti o assegnazioni effettuati dal 1° ottobre 2006 il limite di spesa su cui applicare la percentuale va riferito solo alla singola unità immobiliare e, quindi, in caso di più soggetti aventi diritto alla detrazione (comproprietari ecc.) il limite di spesa di euro 48.000 va ripartito tra loro.
Si ricorda che gli importi degli acconti, per i quali si è usufruito in anni precedenti della detrazione, concorrono al raggiungimento del limite massimo complessivo di euro 48.000,00. Pertanto, nell'anno in cui viene stipulato il rogito, l'ammontare sul quale calcolare la detrazione sarà costituito dal limite massimo diminuito della somma relativa agli acconti già considerata per il riconoscimento del beneficio.
La detrazione deve essere ripartita in 10 rate annuali di pari importo. Tuttavia, i contribuenti di età non inferiore a 75 e 80 anni possono ripartire la detrazione rispettivamente in 5 e 3 quote annuali di pari importo. Questa modalità di ripartizione può essere utilizzata anche per le spese sostenute in anni precedenti.